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PRIVACY - REGOLAMENTO SULL'USO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI

ARTICOLO 1
Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento in attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30/6/2003 n. 196, artt.20, comma 2 e 21 ) identifica i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni indispensabili eseguibili da parte dell'APT nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

ARTICOLO 2
Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili

In attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 20, comma 2, e 21 comma 2, del d.lg. 30/6/2003 n. 196, le tabelle che formano parte integrante del presente Regolamento, contraddistinte dai numeri da 1 a 4, identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari per cui è consentito il relativo trattamento, nonché le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed espressamente elencate nel d.lg.n. 196/2003 (artt.59,60,65,68,69,98, e 112).

I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente regolamento sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato.

Le operazioni di interconnessione, raffronto, comunicazione e diffusione individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico specificate e nel rispetto delle disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

I raffronti e le interconnessioni con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dall'APT sono consentite soltanto previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi ed indicazione scritta dei motivi che ne giustificano l'effettuazione. Le predette operazioni, se effettuate utilizzando banche dati di diversi titolari del trattamento, nonché la diffusione di dati sensibili e giudiziari sono ammesse esclusivamente previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi e nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti dalle disposizioni legislative che le prevedono (art. 22 del d.lg. n. 196/2003).

Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia del trattamento dei dati personali (artt. 11 e 22, comma 5, del d.lg. n. 196/2003).

ARTICOLO 3
Riferimenti normativi

Al fine di una maggiore semplificazione e leggibilità del presente Regolamento, le disposizioni di legge, citate nella parte descrittiva delle “fonti normative” delle schede, si intendono come recanti le successive modifiche e integrazioni.

INDICE DEI TRATTAMENTI
Denominazione del trattamento

1. Personale-Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso l'APT
2. Personale-Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso l'APT-attività relativa al riconoscimento di benefici connessi all'invalidità civile per il personale e all'invalidità derivante da cause di servizio, nonché da ricoscimento di inabilità a svolgere attività lavorativa
3. Gestione dei dati relativi agli organi istituzionali dell'ente, ai rappresentanti dell'ente presso enti, aziende e istituzioni
4. Attività relativa al rilascio di autorizzazioni



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